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Visite Fiscali ai Registratori di Cassa
Bollino - Verifica Fiscale annuale
In applicazione di detta procedura, sono stati abilitati numerosi laboratori, certificati conformi alla norma UNI EN ISO 9001:2000, ricompresi nell´elenco riportato sul presente sito.
Obbligo di revisione:
Una importante novità sta nello spostamento dell´obbligo di revisione, il cui onere non viene più posto a carico del costruttore ma dell´utente.
Le operazioni di verifica consistono nel controllo dell´integrità del sigillo fiscale di cui essi sono muniti, nonchè nel controllo della permanenza della conformità fiscale del verificatore. Le operazioni di verifica posso indifferentemente essere svolte sia nel luogo ove è installato il misuratore, sia nelle sedi ove sono ubicati i laboratori dei fabbricanti abilitati, e devono avvenire entro 48 ore dalla richiesta dell´utente.
Riguardo alla prima verifica, occorre distinguere tra vecchi e nuovi apparecchi.
Per i nuovi, essa avverrà per la prima volta contestualmente al controllo di conformità ovvero all´atto di messa in servizio dell´apparecchio da parte del laboratorio.
Per quelli già in uso al 23 ottobre, invece, la verifica dovrà essere effettuata per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
I misuratori fiscali vengono sottoposti ad una verifica annuale, su richiesta ed a spese dell´utente, dai soggetti abilitati succitati, per accertare la regolarità del sigillo e la permanenza della conformità fiscale dell´apparecchio.
Al termine della verifica annuale, se positiva, il tecnico incaricato del controllo deve apporre una targhetta autoadesiva, recante la data di scadenza della verifica.
In caso di esito negativo, invece, verrà apposta sull´apparecchio una targhetta attestante l´inutilizzabilità e poi consegnata all´utente una comunicazione contenente la descrizione delle irregolarità riscontrate. Avverso tale comunicazione è possibile ricorrere entro trenta giorni alla Direzione centrale amministrativa dell´Agenzia delle Entrate.
Per inciso, si evidenzia che le targhette potranno essere applicate sugli apparecchi verificati anche a partire dall´1/1/2004.
I misuratori dichiarati non utilizzabili, se non ripresentati entro quaranta giorni a nuova verifica, vengono sottoposti alla procedura di defiscalizzazione, effettuata da un tecnico abilitato ai sensi dell´art. 7 del D.M. 4 aprile 1990.
Nel caso di misuratori privi di sigillo, il tecnico dovrà redigere una relazione ed allegare un´autocertificazione dell´utente, in modo che vengano evidenziati i motivi dell´assenza del sigillo e che risulti inequivocabilmente che il misuratore non ha subito alterazioni rispetto al modello regolarmente approvato.
Nel libretto fiscale in dotazione ai misuratori immessi sul mercato, vanno registrate tutte le operazioni compiute nel corso della verificazione e vanno annotate una serie di notizie tra cui:
- la data di richiesta dell´intervento;
- la data di inizio e la sede dell´intervento;
- il numero dell´ultimo scontrino rilasciato e il numero di azzeramento risultante dopo l´intervento;
- i numeri iniziale e finale degli scontrini emessi per prova;
- gli esiti della verifica e gli estremi del tecnico incaricato;
- la data di riconsegna dell´apparecchio, se la verifica è stata effettuata nel laboratorio.
Obblighi degli utenti
Gli utenti, oltre al rispetto delle altre norme vigenti in materia, hanno i seguenti obblighi:
- non possono impiegare, né detenere, nel luogo di vendita diretta al pubblico misuratori non sottoposti a verifica entro il termine prescritto, privi di sigillo fiscale o di targhetta di verificazione fiscale dichiarati inagibili;
- rispondono del corretto funzionamento degli strumenti, conservando ogni documento utile;
- mantengono l´integrità dell´etichetta di verificazione periodica e del sigillo fiscale, tranne nel caso di riparazione;
- non utilizzare strumenti difformi, difettosi o inaffidabili ai sensi delle norme vigenti in materia di misuratori fiscali.
Sanzioni
L´omessa installazione del misuratore fiscale è punita con la sanzione da € 1.032 a 4.131, nonchè con la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell´autorizzazione all´esercizio dell´attività nei locali ad essa destinati, per un periodo che va da 15 giorni a due mesi e da due a sei mesi in caso di recidiva.
La mancata tempestiva richiesta d´intervento per la manutenzione del misuratore è invece punita con la sanzione da € 258 a 2.065, semprechè non vi siano omesse annotazioni nell´apposito registro sostitutivo del misuratore non funzionante ; qualora infatti sia stata omessa la registrazione dei corrispettivi è applicabile la sanzione pari a una volta l´imposta.
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